Uila: rete del Lavoro Agricolo di Qualità, in Puglia iscritte 973 imprese su 76.245

Pietro Buongiorno UILA Puglia: “Ancora troppo poche”.

Solo l’1,27% delle aziende agricole attive in Puglia è iscritta alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità che coinvolge le associazioni di categoria, i sindacati, l’Inps, l’Inal e la Prefettura.  Sono, infatti, 76.245 le imprese agricole attive presenti nel Registro delle imprese nel 2019 in Puglia: di queste solo 973 aderiscono alla rete istituita presso l'INPS al fine di selezionare aziende agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

“I dati delle aziende iscritte alla rete vanno interpretati perché sono la punta di un iceberg: ci indicano che qualcosa non sta andando nel verso giusto – afferma Pietro Buongiorno, Segretario Generale Uila Puglia – a Lecce aderiscono alla Sezione Territoriale solo 2 imprese, mentre Bari ne conta quasi 700. Una discrasia di numeri importante che va analizzata. Foggia ha 226 iscrizioni, Taranto 57, mentre la BAT 8 e Brindisi 3. Le aziende che hanno i requisiti sono molte di più”.

Possono accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole, in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale; non siano state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Tale disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia; siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; applichino i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; non siano controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di legge fin qui indicati.

“Ritengo – continua Buongiorno – che le responsabilità vadano condivise con tutti gli attori che siedono al tavolo. Le associazioni datoriali sicuramente rivestono un ruolo rilevante nel dare impulso a questa Rete con un’adesione massiva delle imprese iscritte, ma anche le Istituzioni latitano e segno tangibile è la lentezza con cui vengono riunite le Sezioni Territoriali. Tuttavia a fare preoccupare sono i risultati raggiunti dai tavoli di concertazione che dovrebbero dare risposte a questioni legate alla gestione dei trasporti dei braccianti, all’intermediazione della domanda e offerta di lavoro, alla sicurezza sul posto di lavoro ed ai controlli sull’applicazione piena dei contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali.

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