Forum famiglie: Proposte di modifica al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Riceviamo dal Forum Famiglie e volentieri pubblichiamo:

 

1)            All’articolo 7, comma 1, eliminare le parole ‘nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare’.

Motivazione

L’articolo autorizza il Ministero della salute a trattare i dati personali dei soggetti assistiti nell’ambito delle proprie funzioni in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale. L’inclusione del trattamento dei dati reddituali familiari non risulta inerente alle finalità della norma in oggetto.

2)            All’articolo 72, comma 1, lettera a) sostituire le parole “31 luglio” con le parole “31 agosto” e sostituire le parole “trenta giorni” con le parole “quaranta giorni”.

Motivazione

Il congedo speciale di 30 giorni per far fronte alla chiusura delle istituzioni scolastiche non è sufficiente in relazione ai giorni di chiusura, di complessive 14 settimane circa. Si chiede dunque l’aumento del congedo a 40 giorni totali. Inoltre, il differimento del termine entro il quale fruire del congedo dal 31 luglio al 31 agosto è giustificato dal fatto che molti genitori lavoratori hanno dovuto sopperire alla chiusura delle scuole utilizzando giorni di ferie, che evidentemente non potranno utilizzare nel mese di agosto.

3)            All’articolo 72, comma 1, lettera a) sostituire le parole “50 per cento della retribuzione” con “75 per cento della retribuzione”.

Motivazione

La decurtazione del 50 per cento del compenso per i giorni di congedo pare eccessiva sia in relazione alla durata del congedo stesso sia in relazione ad altre misure contenute nel decreto-legge che risultano essere meno penalizzanti per altre categorie di interventi. È quindi opportuno che la retribuzione cui si ha diritto nel periodo in oggetto sia aumentata al 75 per cento.

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4)            All’articolo 72, comma 1, lettera c) dopo le parole “1200 euro” inserire le seguenti parole: “maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo”.

Motivazione

Il bonus in oggetto è pensato per far fronte alle esigenze di una famiglia indipendentemente dal numero dei figli a carico, con la conseguenza paradossale che avrebbero diritto a 1200 euro complessivi sia le famiglie con un solo figlio a carico sia le famiglie con due o più figli a carico, che sarebbero penalizzate.

5)            All’articolo 72, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: “d) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro”.

Motivazione

La modifica proposta è volta a lasciare ai genitori libera la scelta sulla “seconda tranche” dei congedi/bonus. L’Inps infatti ha comunicato al riguardo che chi ha scelto il congedo in osservanza del decreto-legge n. 18 deve confermare anche con il presente decreto la scelta di congedo, non potendo ora scegliere il bonus aggiuntivo di 600 euro (e viceversa). Poiché le disposizioni sono contenute in due diversi provvedimenti, è doveroso permettere ai lavoratori in questione di effettuare una scelta diversa rispetto a quella di marzo, per mutate esigenze familiari.

6)            All’articolo 23 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il comma 8 è così riformulato: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della

corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.”

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Motivazione

La modifica rende compatibile il bonus baby-sitting con il congedo parentale.

7)            All’articolo 82, comma 2, lettera c) eliminare le parole “e fino ad un massimo di euro 20.000”.

Motivazione

Il comma prevede che per l’erogazione del Rem il nucleo familiare non abbia il limite del patrimonio mobiliare.

8)            All’articolo 82, comma 2, lettera c) sostituire le parole “euro 20.000” con le parole “euro 30.000”.

Motivazione

Il presente emendamento innalza il limite del patrimonio mobiliare per l’erogazione del Rem a 30.000 euro.

9)            All’articolo 82, dopo il comma 3 inserire il seguente comma: “3.bis I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all’ammontare previsto nel medesimo comma 5”.

Motivazione

Nelle ultime settimane sono emersi casi di persone che percepiscono una pensione di reversibilità molto inferiore sia alle indennità previste per le diverse categorie di lavoratori sia all’ammontare del Rem. È necessario che questi specifici casi, che non hanno avuto diritto alle indennità in quanto genericamente ‘titolari di pensione’ possano accedere alle indennità per la categoria lavorativa/professionale di appartenenza o in ultima istanza al Rem.

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10)         All’articolo 82, sostituire il comma 5 con il seguente: “comma 5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE)”.

Motivazione

La scala di equivalenza e i limiti indicati nell’attuale formulazione del comma 5 in oggetto è fortemente penalizzante per le famiglie con due o più figli a carico, in quanto è prevista l’adozione del parametro della scala di equivalenza del Reddito di cittadinanza fino ad un massimo di 2, che corrisponde a due genitori ed un figlio. Sebbene non adeguata alle reali situazioni patrimoniali di una famiglia, è preferibile utilizzare per il calcolo del Rem la scala di equivalenza dell’Isee.

11)         All’articolo 82 il capoverso lettera a) del comma 3 è così riformulato “Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.”

Motivazione

Al fine di evitare discriminazioni, risulta discriminatorio rendere il REM in toto incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta. La riformulazione ne permette l’erogazione della differenza tra la pensione percepita e le quote previste al successivo comma 5.

12)         All’art. 82, il comma 5 è sostituito con il seguente “Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l’erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE”

Motivazione

Il riferimento alle scale di equivalenza del R.D.C. risulta penalizzante per le famiglie con figli, questa riformulazione dei coefficienti rimuove lo svantaggio.

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13)         All’articolo 84, dopo il comma 11 inserire il seguente comma: “11.bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico”.

Motivazione

Sia nel decreto-legge n. 18/2020 sia nel presente decreto, che proroga il diritto alle indennità per diverse categorie di lavoratori, non sono previste specifiche maggiorazioni per i lavoratori con figli a carico. Ciò si traduce in una profonda diseguaglianza tra i lavoratori senza carichi familiari e quelli che invece li hanno. È pertanto necessario introdurre un criterio di equità, corrispondente al riconoscimento di una maggiorazione di 300 euro per ciascun figlio a carico.

14)         All’articolo 84, dopo il comma 11 introdurre il seguente comma: ’11.bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi’.

Motivazione

Nelle ultime settimane sono emersi casi di persone che percepiscono una pensione di reversibilità molto inferiore alle indennità previste per le diverse categorie di lavoratori. È necessario che questi specifici casi, che non hanno avuto diritto alle indennità in quanto genericamente ‘titolari di pensione’ possano accedere alle indennità per la categoria lavorativa/professionale cui appartengono per la differenza tra l’ammontare della pensione di reversibilità e l’importo dell’indennità spettante.

15)         All’articolo 84, comma 12, sostituire le parole “Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.’ Con le seguenti parole: ‘Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto”.

Motivazione

La previsione di un tetto di spesa che rischia di escludere dalle indennità previste un indeterminato numero di aventi diritto appare incostituzionale, trattandosi di lavoratori in identiche condizioni

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rispetto a quelli che invece percepiscono le indennità. È dunque necessario che il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia siano autorizzati ad apportare le necessarie modifiche alle coperture per ottemperare a tutte le domande aventi diritto.

16)         All’articolo 85, comma 1, inserire in calce il seguente periodo: “maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico”. Al comma 5, sostituire le parole “Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori” con le seguenti parole: “Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto”.

Motivazione

Nel caso dei lavoratori domestici è prevista l’indennità unica senza che siano contemplati i carichi familiari. È pertanto necessario che anche per questi lavoratori sia prevista una maggiorazione correlata al numero dei figli a carico. E anche in questo caso, la previsione di un tetto di spesa che rischia di escludere dalle indennità previste un indeterminato numero di aventi diritto appare incostituzionale, rendendosi necessaria adeguata copertura finanziaria per ottemperare a tutte le domande aventi diritto.

17)         All’articolo 98, comma 1, sostituire le parole “nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori” con le seguenti parole: “400 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori”.

Motivazione

Anche per i lavoratori contemplati dall’articolo 98 è necessario che l’indennità prevista sia integrata tenendo conto dei carichi familiari, prevedendo un aumento di 300 euro per ciascun figlio a carico. La copertura di questa modifica avviene mediante aumento dello stanziamento complessivo del decreto-legge previsto dall’articolo 265.

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18)         All’articolo 176, comma 1, eliminare le parole da “con Isee” fino a “40.000 euro”. Sostituire il successivo comma 2 con il seguente comma: ‘2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare’. Infine, sostituire il comma 7 con il seguente comma: ‘7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Motivazione

La misura in oggetto contempla un contributo alle famiglie per il pagamento di vacanze in Italia. Trattandosi di una misura che apporta benefici a tutto il settore del turismo, tra i più danneggiati dallo stato di emergenza, è opportuno eliminare del tutto il riferimento all’Isee, permettendo di beneficiare del contributo, direttamente, ad una platea di famiglie molto più ampia e, indirettamente, a tutte le aziende del settore turistico. Inoltre, per evitare discriminazioni tra famiglie con meno e famiglie con più figli, è da ritenersi preferibile riconoscere il contributo nella misura di 150 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

19)         All’art. 176, il comma 2 è sostituito con il seguente: “Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tuti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.”

Motivazione

La misura rende spendibile il Tax credit vacanze per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare e la stessa viene meglio tarata per le famiglie.

20)         All’art. 233, al comma 4, al primo capoverso le parole “primarie e secondarie” sono sostituite con le seguenti “di ogni ordine e grado”; le parole “complessivo di 70 milioni di euro” sono sostituite con le seguenti “complessivo 140 milioni di euro” le parole “fino ai sedici anni di età” sono cassate.

Motivazione

La misura mira a scongiurare il pericolo della chiusura delle scuole paritarie, i quali studenti si andrebbero a riversare negli istituti statali, facendo crollare il sistema scolastico del Paese. Inoltre,

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per i lavoratori licenziati dovrebbero prevedersi degli ammortizzatori sociali, con un grande esborso per lo Stato.

21)         All’art. 176 comma 1 sono cassate le seguenti parole “con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro”

Motivazione

Tutti i benefici previsti dal DL n. 34 del 19 maggio 2020, non prevedono tetti legati all’ISEE. Tutti, ad eccezione dell’unico articolo che riguarda le famiglie con figli: il bonus vacanze. Se si vuole valorizzare il turismo allo stesso modo della mobilità sostenibile o dell’efficientamento energetico, non si capisce perché per il primo viene previsto un tetto ISEE, per gli altri due no. È una contraddizione che purtroppo nasconde una discriminazione ideologica verso le famiglie con figli, in spregio agli articoli 29-30-31 della Costituzione.

22)         All’art. 176 comma 2 (bis) è aggiunto il seguente capoverso “Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all’art. 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.”

Motivazione

Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all’art. 1. Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.

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23)         All’art. 176 comma 2 (bis) è aggiunto il seguente paragrafo: c) dopo il comma 1-bis è

aggiunto il seguente: “1-ter. “Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.”.

Motivazione

Il divieto di licenziamento o di cessazione del lavoro definiti dall’art. 46 del D.L. N. 18/2020 (Decreto "Cura Italia", convertito nella L. n. 27/2020) e dall’art. 80 del Decreto Legge n. 34, in vigore dal 19 maggio 2020 (cd. "Decreto Rilancio"), non riguarda i lavoratori assunti in prova il cui contratto è scaduto o è in scadenza nel periodo di emergenza Coronavirus. Questi lavoratori sono anche i più fragili, in quanto non hanno la possibilità di appellarsi ad un contratto di lavoro, in quanto il medesimo si consolida al superamento del periodo di prova che è soggetto a discrezionalità. Sono anche i primi ad essere esclusi dai datori di lavoro, proprio perché non hanno tutela, e inoltre non possono avere accesso ad ammortizzatori sociali (es CIG in deroga e no). Per loro è prevista la possibilità di beneficiare solo della Naspi per un periodo pari alla metà del periodo di tempo lavorato (es.: 3 mesi in prova, Naspi per 1 mese e mezzo, 6 mesi di prova, Naspi per 3 mesi) salvo che non abbiano da dimostrare un ulteriore periodo di lavoro nei 4 anni precedenti, che verrebbero comunque dimezzati. I lavoratori in prova sono i più fragili anche perché spesso non hanno da dimostrare pieni periodi precedenti di lavoro ovvero hanno già utilizzato Naspi per altri periodi a termine.

24)         All’art. 72 al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus"

e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro più 200 euro per ciascun

figlio oltre al primo" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per tali servizi l’importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro/mese per figlio. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

Motivazione

L’intervento tiene adeguatamente conto del numero dei figli. Premesso che le baby-sitter, a fronte della custodia di più bambini, chiedono una tariffa più elevata rispetto ad un unico bambino, l’utilizzo del bonus per i centri estivi e i servizi educativi rispetta ampiamente insufficiente se la famiglia deve

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iscrivere due o più figli, in quanto il bonus è sempre il medesimo. Le spese sono differenziate tra baby-sitter e centri estivi (o analoghi). Normalmente la spesa per i centri estivi è direttamente proporzionale al numero dei figli che ne usufruiscono, mentre per la baby-sitter gli incrementi sono pari alle ore in più dedicate alla famiglia con più figli, in genere un 20% in più per ciascun figlio (dato stimato).

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