Legambiente (Magno): osservazioni alla istanza presentata da Edipower per la co-combustione CSS in Brindisi Nord.

Così come annunciato, Legambiente ha predisposto ed inviato agli Enti preposti, le proprie “osservazioni” alla istanza di VIA presentata da Edipower per la co-combustione di carbone e Combustibile Solido Secondario (CSS) nella centrale di Brindisi Nord.

 L’analisi del progetto presentato ha, oggettivamente, portato a richiedere il RIGETTO della richiesta di Edipower per la VIA, integrata nella vecchia autorizzazione AIA, per il così detto Nuovo Progetto, caratterizzato dall’utilizzo di CSS-combustibile.

Appare necessario rammentare che la centrale di Brindisi Nord, a seguito di Decreti, convenzioni, ecc. doveva essere “ambientalizzata”, parzialmente alimentata a metano, fino alla definitiva chiusura dell’intero impianto prevista alla fine del 2004, ben 10 anni or sono.

L’atto stipulato dalle parti interessate (Istituzioni ed ENEL) ed il DPR del 1998 sull’Area a Rischio di crisi ambientale, sono stati anche questi violati (oltre che per la mancata realizzazione dei desolforatori) grazie a “provvidenziali” provvedimenti governativi che hanno consentito la proroga dell’esercizio del 3° e 4° Gruppo fino all’emissione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e dell’atto endoprocedimentale di VIA, rilasciato nel settembre del 2012 ed oggi in essere.

I Gruppi 1 e 2 sono fermi dal 2001 ed il Decreto AIA del 13/09/2012 prescrive lo smantel-lamento di questi entro 36 mesi; a distanza di 17 mesi dal Decreto autorizzativo AIA i lavori di demolizione non sono ancora stati avviati o, per meglio dire, non è stata avviata alcuna richiesta di autorizzazione ed Edipower annuncia l’intenzione di formulare tale richiesta nell’ambito del presente procedimento, ciò che, al di là delle dichiarazioni, testimonia la volontà di rimettere l’attuazione della richiesta di autorizzazione della demolizione all’esito della procedura VIA in corso.

Si è schematicamente citata la storia amministrativa di un impianto nato in un posto sbagliato e tenuto in vita in violazione di atti e disposizioni governative, perché, prima di addentrarci nell’analisi del progetto sottoposto a VIA, l’insegnamento di questi anni pone sotto la giusta luce le motivazioni addotte da Edipower per giustificare la richiesta di non applicazione delle prescrizioni riportate nel decreto AIA.

Edipower giustifica la richiesta di VIA per il c.d. “Nuovo Progetto”, che “faccia luogo” all’AIA esistente affermando che: “l’attuale situazione del mercato dell’energia elettrica nonché dell’assetto impiantistico e di funzionamento della centrale non rendono attuabile l’adeguamento della stessa alle prescrizioni di cui al punto 10. i del Decreto AIA, con particolare riferimento a modalità e tempistica definite nel Decreto di VIA”.

E’ evidente che ancora una volta gli interessi aziendali prevalgono su quelli generali fino al punto che si chiede di conservare la validità giuridica del Decreto AIA e dei 36 mesi disposti per la sua attuazione e di autorizzare un vero e proprio Nuovo Progetto (come chiamato da Edipower) del tutto difforme da quello che ha ottenuto il Decreto di AIA. Edipower giustifica, come riportato nell’istanza avanzata, il Nuovo Progetto con “una domanda di produzione elettrica oggi non più presente sul mercato nazionale ed europeo”, ricercando con l’utilizzo di CSS-combustibile, una premialità nell’immissione in rete dell’elettricità riveniente dalla co-combustione con carbone.

Sfugge, però, ad Edipower che tale premialità, come previsto dalla normativa vigente, è funzione della percentuale di “biomassa” presente nel combustibile alternativo e, nel qual caso nel CSS-combustibile; tale premialità, nella chiamata in rete e dei relativi incentivi, sarà limitata in quanto il CSS-combustibile non deriva dalla biomassa proveniente dai settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, dell’acqua-coltura e dell’industria ma, solo ed esclusivamente dai rifiuti urbani biodegradati che, in quanto costituiti da plastiche, fibre tessili, legnose e carte e cartoni, sono presenti in percentuale molto limitata. La giustificazione addotta dalla Edipower per considerare integrata nell’AIA già ottenuta la procedura di VIA relativa al cambio di combustibile, risulta del tutto inconsistente. L’istanza progettuale richiamata si discosta notevolmente da quanto a suo tempo richiesto, autorizzato e riportato nei Decreti autorizzativi di VIA ed AIA, al punto che trattasi di “modifica sostanziale” e, come tale, soggetta ad un nuovo iter procedurale, del tutto disconnesso dall’AIA esistente, come invece vorrebbe far credere Edipower.

Il progetto presentato da EDIPOWER, guarda caso, non riporta, nel Quadro di Riferimento Normativo, l’adozione, del “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” (PRGRU) che è lo strumento di riferimento normativo per la produzione e l’utilizzo anche del CSS-combustibile che lo stesso Piano reputa non in linea con la scelta del Governo regionale di promuovere la “Società del Riciclo”, imponendo il recupero di materia dal CSS prodotto in Puglia come prioritaria, oltre che radicalmente innovativa.

Vi è quindi un forte contrasto normativo e di volontà politica fra quanto proposto nel Nuovo Progetto di Edipower e quanto, invece, ratificato e normato dalla Regione Puglia che individua per il Combustibile Solido Secondario (CSS) solo ed esclusivamente il recupero ed il riciclo delle varie componenti che lo caratterizzano (plastiche, carte, cartoni, fibre tessili e legnose , ecc.).

La Regione Puglia, quindi, ha seguito attentamente le politiche comunitarie e nazionali in materia di gestione dei rifiuti, orientate nella direzione di rispettare la “gerarchia delle azioni” che prevede di favorire, in ordine di priorità: la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo e lo smaltimento.

In definitiva la Regione prevede nel Piano che tutti gli impianti di trattamento degli RSU e delle raccolte differenziate, siano dotati di trattamento a freddo, in grado di prevedere il quasi totale recupero della varie componenti, non contemplando la possibilità di realizzare nuovi impianti pubblici dedicati al trattamento termico/combustione.

Vi è forte contrasto, quindi, fra le previsioni del Piano regionale e la richiesta di Edipower di portare in combustione il CSS-combustibile e ciò anche in virtù di quanto dichiarato in merito alla volontà di realizzare apposito impianto, entro un raggio di 20 Km dalla centrale, destinato alla produzione del CSS-combustibile.

Sfugge, presumibilmente ad Edipower che sul RSU vi è privativa pubblica e quindi ad oggi non vi è alcuna possibilità di reperimento di RSU, considerando che non può esserci, per tali rifiuti, trasferenza regionale; inoltre, proprio in virtù della richiamata dichiarazione di voler, tramite A2A Spa, realizzare impianto di produzione nell’intorno vasto della centrale di Brindisi Nord, non vi è possibilità anche di trasferenza del “prodotto” (CSS/combustibile) da altre sedi regionali di produzione.

Il c.d. “Nuovo Progetto” si discosta fortemente con la normativa vigente (DMA 22/2013) in quanto, nel mentre il Decreto nelle proprie disposizioni generali fa esplicitamente riferimento al fatto che i CSS-combustibili per poter essere utilizzati in co-combustione devono essere di “alta qualità”, quello proposto da EDIPOWER è il PEGGIORE possibile.

Il Decreto 22/2013, suddivide il CSS in 5 categorie, sulla base di tre parametri: Potere Calorifico Inferiore (PCI), contenuto di cloro e contenuto di mercurio; ognuna di queste tre categorie è suddivisa in 5 classi e la “qualità” del CSS è definita dalla combinazione delle tre categorie e delle 5 classi, passando dalla classe di maggiore qualità, identificata con 1,1,1 a quella di peggiore qualità identificata come 5,5,5.

Perché poi il CSS possa perdere la qualifica di rifiuto e divenire “prodotto” (combustibile) questo deve appartenere alle prime 3 classi per il Potere Calorifico ed il Cloro ed alla seconda classe per mercurio; con ciò il CSS-combustibile di “alta qualità” sarà in classe 1,1,1, quello “peggiore” sarà in classe 3,3,2…..questa ultima è proprio quella proposta da Edipower!

Il Nuovo Progetto presentato da Edipower disconosce totalmente le risultanze del Piano regionale Rifiuti ed in particolare la classificazione che lo stesso Piano fornisce sul CSS-combustibile; infatti, le analisi delle tre categorie che compongono il CSS, effettuate sulla frazione secca dei rifiuti trattati è avvenuta sui rifiuti analizzati a Foggia, a Bari nel quartiere Japigia ed a S. Pancrazio Salentino e, nel confronto con la classe 3,3,2 proposta da Edipower ha rilevato che:

- il contenuto di Mercurio (Hg) è sempre in classe 1 e, quindi, sempre inferiore alla classe 2 (peggiore) prevista da Edipower;

- il contenuto di Cloro (Cl) è sempre in classe 2 e, quindi, sempre inferiore alla classe 3 8peggiore) prevista da Edipower;

- il Potere Calorifico Inferiore, escludendo CSS da raccolte molto basse, come quelle di Foggia, presenta la classe 3, la peggiore fra quelle del CSS-combustibile e simile alla classe 3 prevista da Edipower.

Questo confronto porta a dedurre che Edipower propone di portare in combustione a Brindisi un CSS-combustibile che è, nei contenuti di Cloro e Mercurio, qualitativamente peggiore rispetto a quello prodotto in Puglia negli impianti esistenti.

Che Edipower dichiari di voler utilizzare un CSS-combustibile prodotto da A2A in un nuovo impianto da realizzare nell’intorno di 20 Km. dalla centrale di Brindisi Nord e che questo sia qualitativamente peggiore rispetto a quello analizzato dalla Regione Puglia negli impianti esistenti, risulta inaccettabile, così come non appare, per quanto accennato, qualificata e qualificante la tecnologia che si intende utilizzare per produrre un CSS-combustibile in classe 3.3.2 che, si ribadisce è la peggiore fra quelle che identificano il CSS come “combustibile”.

La difformità rispetto al richiamato Decreto 22/2013 si evince dall’art. 10 nel quale si riporta chiaramente che TUTTE le operazioni di trattamento del rifiuto e produzione del CSS-combustibile, prima del trasporto nell’impianto di utilizzo, devono avvenire nell’impianto di produzione dello stesso combustibile; lo stesso articolo evidenzia che ciò è necessario per, testualmente: “prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori”.

In virtù di quanto riportato nel Decreto la previsione di un’ulteriore biostabilizzazione del CSS-combustibile da realizzare in apposito capannone allocato all’interno della CTE di Brindisi Nord, senza neppure la presenza di un presidio da contaminazione odorigena (scrubbers) costituisce difformità rispetto alla legge. Vi è quindi anche il rischio di una contaminazione odorigena.

In merito alla co-combustione di carbone e CSS-combustibile il progetto prevede per il Gruppo 4 della CTE di Edipower-Brindisi Nord, la co-combustione di carbone a “Basso Tenore di Zolfo” (BTZ) con il CSS-combustibile nelle condizioni di “fino al 10% di imput termico”.

E’ bene ribadire che il 10% dichiarato nel rapporto fra i due combustibili, non è in “imput di massa” ma “termico”, per cui entra in gioco il Potere Calorifico Inferiore (PCI) dei rispettivi combustibili e già con un PCI ipotizzato da Edipower per il CSS di 4.000 Kcal/Kg, si ha un utilizzo orario di “massa” in un rapporto carbone/CSS del 12,8 % maggiore del 10% dichiarato.

E’ del tutto evidente che gli aspetti di difformità evidenziati si amplificano nel momento in cui Edipower dovesse ritenere, come si evince dal SIA, di utilizzare il carbone di tipo sudafricano che presenta un PCI pari a 6045 Kcal/Kg e quindi ben maggiore di quello Adaro (4588 Kcal/Kg); conseguenza di ciò sarebbe, nello “imput termico” dichiarato da Edipower, un utilizzo quantitativo ben maggiore di CSS-combustibile ed ancor più di un CSS ad elevato contenuto di “plastiche pesanti” e quindi “clorurate” ed a maggiore rischio di produzione di diossine, furani ed IPA nelle “zone fredde” della caldaia, con grave pericolo per la salute pubblica.

In merito al pericolo della salute pubblica va aggiunto che sul contenuto di mercurio (Hg) il Decreto autorizzativo VIA della centrale Edipower imponeva come prescrizione (A 19), la predisposizione di un progetto sperimentale per il trattamento dei fumi, prima dell’entrata in esercizio della centrale, che prevedesse tecnologie per l’abbattimento del mercurio volatile, da sottoporre a verifica di ottemperanza presso il Ministero dell’Ambiente.

Dalla documentazione progettuale presentata ed in essere sul sito del Ministero dell’Ambiente, non risulta che questa prescrizione sia mai stata ottemperata da Edipower.

In virtù del fatto che la quantità di mercurio presente nei fumi, per la co-combustione del CSS-combustibile, si incrementerà di molto per la presenza dei polimeri plastici clorurati, si ritiene che una proiezione di questo tipo andasse fatta e che, in particolare fosse ottemperata la richiamata prescrizione.

Legambiente insiste su tale fatto e CHIEDE al Ministero dell’Ambiente di sanzionare Edipower per la mancata ottemperanza alla prescrizione A.19 della VIA e che tale impianto sia obbligatoriamente realizzato, per le ragioni richiamate ed ancor più per il fatto che Edipower intende utilizzare un CSS-combustibile in classe 2 (DM 22/2013), la peggiore, per la componente mercurio.

Inoltre, sinteticamente le “osservazioni” effettuate da Legambiente sono state:

- In merito alla normativa vigente sugli incentivi da fonti rinnovabili elettriche, il Nuovo Progetto è inserito fra gli “Impianti ibridi” e, come tale deve definire in termini precisi la provenienza dei rifiuti che concorrono alla realizzazione del CSS-combustibile; in particolare, occorre riportare, anche in termini percentuali sul secco, se il CSS è proveniente da RSU, da rifiuti speciali, dall’indifferenziato degli RSU a valle delle raccolte differenziate e/o dalle combinazioni fra questi, oltre a parametri come la percentuale di biomassa presente (> 51%) ed il potere calorifico inferiore (PCI >20MJ/Kg).

Di tutto ciò nulla si riporta nel progetto, se non inconsistenti accenni.

- Nessun confronto viene effettuato fra gli inquinanti riportati per “Impianti Ibridi” , quali: NOx, NH3, CO, SO2, COT e polveri e quelli, invece riportati nelle relazioni di progetto. Edipower si affanna a rispondere alla prescrizione riportata nel Decreto AIA al punto 10 lettera “i” e relativa ad un progetto di adeguamento per l’esercizio dell’impianto (solo il gruppo 4 e/o anche il gruppo 3?) conforme agli obiettivi di cui al suddetto Decreto AIA e con parametri relativi alle emissioni in aria e rispettosi delle limitazioni sulle componenti: Sox, NOx, Polveri Totali, CO, NH3 ed HCl. Inoltre, la prescrizione fa esplicito riferimento all’assetto impiantistico di cui al Decreto AIA che, come si è detto, esclude ogni ipotesi di cambiamento di tiopologia di combustibile, ancor più se questo è derivato da rifiuti, come il CSS-combustibile.

- Nulla si riporta nel progetto in merito ai “periodi/eventi transitori” della centrale e ciò, sia in termini di quantità massiche emesse nelle riaccensione del gruppo e sia nelle manutenzioni da effettuare in ciminiera per evitare, nella stessa fase di riaccensione, l’eccessivo superamento dei limiti di concentrazione previsti. L’osservazione si ritiene pertinente anche in virtù di quanto sancito dal DM 133/05 e di quanto riportato nella relazione progettuale in merito alle temperature di co-combustione ed alle soglie di produzione alle quali si utilizzerà il CSS-combustibile.

- Nell’attuale Nuovo Progetto il Gruppo n. 3 della CTE, in contrasto con quanto disposto nell’AIA viene dichiarato che sarà posto in un non meglio specificato “stato di conservazione” (riserva fredda, riserva calda o cos’altro?); il terzo gruppo in “conservazione”, in assenza di opere di ambientalizzazione (desolforatori ad umido, ecc.), è in aperta violazione del decreto AIA in quanto il mantenimento in riserva lascia aperta la possibilità di messa in esercizio, in contrasto con il quadro tecnico delineato da Edipower e con quello ambientale, di approvvigionamento di combustibili e di emissioni a valle del processo produttivo delineato.

- i quadri di riferimento concernenti le emissioni in atmosfera non possono, come si fa artatamente, essere incentrati in un confronto in termini assoluti fra scenario AIA (A.36) e scenario del Nuovo Progetto, ma devono essere rapportativi alla previsione, nel primo caso, di funzionamento di due gruppi (640 Mw) x 7200/anno e, nel secondo anno di un solo gruppo (300 Mw) per sole 4500/anno e non a pieno carico, come erroneamente riportato da Edipower, ma nelle condizioni reali di esercizio, al massimo corrispondente a 200 Mw (nel secondo caso), cumulando alle emissioni derivanti dalla co-combustione anche quelle derivanti dalla “aspirazione” nel capannone di stoccaggio del CSS.

- L’instabilità composizionale dei combustibili ed in particolare del CSS-combustibile, dei cicli combustivi e dei quadri emissivi rende aleatorie e molto ottimistiche le tabelle fornite da Edipower e del tutto insufficienti gli indicatori di riferimento.

 

Infine, per il paragrafo riservato alla “Salute Pubblica” risulta fuorviante ed irritante la voluta sottovalutazione dei dati concernenti la situazione sanitaria a Brindisi, i dati del Registro tumori Jonico-Salentino, quelli della Commissione comunale per il registro Tumori brindisino e quelli per l’esecuzione dell’indagine epidemiologica su aree sensibili e su campioni a rischio, interventi, peraltro, previsti nel Piano di Risanamento dell’ARIS di Brindisi.

Ciò anche in virtù dei dati ufficializzati dal CNR e dell’ASL brindisina ( Congenital anomalies among live births in a high enviromental risk area- A case –control study in Brindisi (Southern Italy)) che attestano la presenza di un 17% in più rispetto alla media del Registro Europeo, per quel che attiene malformazioni congenite neonatali e, addirittura, del 49% per l’eccesso delle anomalie cardiova-scolari, rispetto alla media europea.

In tale lavoro, l’origine ambientale come causa delle richiamate malformazioni, viene affermata con forza e, a tal proposito, viene individuata una significativa correlazione con le emissioni dalle centrali termoelettriche. Appare opportuno ribadire, rispetto a quanto già richiamato, che la modifica sostanziale del NUOVO PROGETTO, rispetto ai decreti AIA e VIA già ottenuti, comporta un nuovo iter autorizzativo includente, questa volta e necessariamente, anche la Valutazione di Incidenza Sanitaria (VIS) che, si ribadisce, è sito specifica e va a corredo della documentazione da presentare.

Inoltre, Legambiente chiede ufficialmente, la Valutazione del Danno Sanitario (VDS), oggi statuita con Legge della RP con n. 21/2012 del 24/07/2012, con la riapertura del procedimento autorizzativo AIA in essere per Edipower, anche in virtù del fatto che il Decreto AIA è stato licenziato in data 13 settembre 2012 e, quindi, successivamente alla LR 21/2012 .

Per tutte le ragioni richiamate nelle “osservazioni”, Legambiente ritiene che vada rigettata la richiesta avanzata da Edipower e relativa al c.d. Nuovo Progetto di utilizzo, nella centrale termoelettrica di Edipower sita a Brindisi nord, del “prodotto” CSS-combustibile e vada riaperta la procedura di AIA in quanto non contenente la Valutazione di Danno Sanitario (VDS) e la Valutazione di Incidenza Sanitaria (VIS), nel qual caso sito specifica per la CTE di Brindisi nord.

Noi di Legambiente, nello spirito di servizio volontario alla cittadinanza, abbiamo fatto, anche questa volta, la nostra parte, partecipando con le “osservazioni” al “destino” della nostra quotidiana vivibilità; ora saremo vigili, attenti e decisi ad ogni azione nel momento in cui gli Enti preposti non dovessero ottemperare agli adempimenti burocratici e tecnici ai quali sono chiamati nell’interesse pubblico.

P.S.: le “osservazioni” alla VIA di Edipower, nella loro completezza (circa 20 pagine) possono essere richieste al Circolo Legambiente di Brindisi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

COMUNICATO STAMPA PROF. FRANCESCO MAGNO (DIRETTIVO LEGAMBIENTE BRINDISI)

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