Sul biotestamento una nota di Fernando Orsini.

Come è noto, il 31 gennaio u.s. è entrata in vigore la L. 22.12.2017 nr. 219, pubblicata sulla G.U. nr. 12 del 16.1.2018, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

(più comunemente nota come “biotestamento”) che, all’art. 4 comma 6, prevede che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), «devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito…».

Per diradare alcuni dubbi interpretativi, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha emanato in data 8 u.s. la circolare 1/2018. Con tale provvedimento viene chiarito che la legge non prevede l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli già attualmente vigenti, prescrivendo solo che «…l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali…»

Mi piace dare atto che il Comune di Mesagne, come ho potuto constatare personalmente in occasione del deposito della mia DAT presso l’ufficio anagrafe - in persona del dipendente Sig. Carlo Summa, il quale ha dimostrato di conoscere ogni aspetto della normativa di cui di discute - è nelle condizioni di ricevere nel pieno rispetto della legge, le dichiarazioni che dovessero essere consegnate dai residenti.

E tuttavia, pur non essendo stato previsto l’obbligo della istituzione di un nuovo registro, non sarebbe superfluo disciplinare - potendosi verificare in futuro casi particolari, come già emerso in fase di prima applicazione della legge - la materia con un apposito Regolamento comunale, come, peraltro, stanno prevedendo vari Comuni.

E’ appena il caso di evidenziare che la trattazione dell’argomento in una seduta consiliare, oltre agli aspetti operativi segnalati, darebbe rilevanza e farebbe acquisire alla cittadinanza maggiore conoscenza di una normativa per tanto tempo attesa.

Per quanto sopra, nella mia qualità di consigliere comunale, chiedo che si proceda all’iscrizione fra gli argomenti da sottoporre all’esame del Consiglio comunale, previ gli adempimenti previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, del seguente:

Istituzione del registro comunale per il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento”.

Lo scrivente resta a disposizione, ove richiesto, per collaborare alla predisposizione della bozza di proposta di deliberazione e del Regolamento.

Cordiali saluti.

Fernando Orsini

consigliere comunale

 

La lettera è stata inviata a:

EGR. SIG.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EGR. SIG.

SINDACO

e, p.c.

EGR. SIG.RA

RESP. SERV. STATO CIVILE

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