Ordinanza del Presidente Regione Puglia (06.11.2020): Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e

del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in

particolare l’articolo 1 comma 16;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti

connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da

COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1,

comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti

connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di

allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3

giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie

generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al

13 novembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al

menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento

del contagio sull’intero territorio nazionale;

VISTA l’ordinanza del 27/10/2020 n. 407, con cui il Presidente della Regione

Puglia ha disposto che a decorrere dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020

“1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola

secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano

la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza

esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo

didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali…”

VISTO il sopravvenuto D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6

novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio

sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e

rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

CONSIDERATO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti

misure di cui all’art.2, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della

salute, del 4 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con

un livello di rischio “alto” (area arancione), per la durata di quindici giorni

decorrenti dal 6 novembre;

www.regione.puglia.it Pagina 2

CONSIDERATO che per le Regioni cosiddette “arancioni” come la Puglia il

dpcm 3 novembre 2020, al comma 5 del ridetto articolo 2, dispone che “le

misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione

dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove

per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”;

RILEVATO quindi che in Puglia, in forza della sopravvenuta disciplina di

cui al dpcm 3 novembre 2020, risulta applicabile l’art. 1 comma 9 lettera s) il

quale prevede: “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi

degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,

  1. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso

alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività

in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7

agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni

della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed

educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i

servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i

bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità

incompatibili con l’uso della mascherina…”;

RILEVATO inoltre che il Presidente del Tar Puglia Lecce Sezione seconda,

in data odierna, ha respinto l’istanza di sospensione inaudita altera parte

dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020,

con la seguente motivazione: «Ritenuto – impregiudicata la valutazione del

ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute

con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede

prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto

attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del

numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della

capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio

del diffondersi del virus; Rilevato che il provvedimento impugnato ha una

efficacia temporale limitata (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile

www.regione.puglia.it Pagina 3

anche di riduzione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte

sull’evolversi della situazione epidemiologica; Ritenuto che le prioritarie

esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio

sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte; P.Q.M. Respinge l’istanza di

misure cautelari provvisorie»;

RILEVATO altresì che, sempre in data odierna, il Presidente del Tar Puglia,

Bari sezione terza ha sospeso inaudita altera parte, in vista dell’udienza

cautelare collegiale fissata per il 3 dicembre 2020, la medesima ordinanza del

Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, non per profili di

illegittimità (tanto più perché emessa prima dell’entrata in vigore del dpcm 3

novembre 2020) bensì a causa della “inadeguatezza del sistema scolastico

pugliese ad attivare subito la DAD” che “si traduce in una sostanziale

interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica”;

RILEVATO che gli aspetti evidenziati dal TAR circa l’inadeguatezza del

sistema scolastico pugliese costituiscono elementi obbiettivi mai resi noti dal

Ministero dell’Istruzione, da ritenersi pertanto unico responsabile dell’omesso

aggiornamento tecnologico delle scuole del ciclo primario, nonostante i

lunghi mesi di preparazione e gli ingenti investimenti effettuati durante

l’estate per affrontare una recrudescenza dell’epidemia;

RILEVATO infatti che il TAR nella motivazione del decreto testualmente

afferma:: «Considerato che sussistono i presupposti della misura urgente,

atteso che:

1) l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020,

con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni

ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia

interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei

servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale

colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che

persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in

presenza nelle scuole elementari;

2) dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni

particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni

nazionali in materia di istruzione;

www.regione.puglia.it Pagina 4

3) come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti

non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa

che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale

interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica (per la

tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente

legittimato anche il ricorrente Codacons);

Ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico

pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la

quale si deve disporre la misura cautelare interinale»;

CONSIDERATO, quindi che il conflitto tra pronunce dello stesso TAR

Puglia (sede di Lecce e sede di Bari) dimostra indiscutibilmente l’incertezza

della stessa Magistratura a valutare in modo univoco il bilanciamento tra il

diritto alla salute con il diritto allo studio, tanto che il TAR di Bari,

accogliendo l’istanza di sospensione, se pur con un decreto cautelare

destinato a perdere efficacia a seguito della pronuncia collegiale fissata per il

3 dicembre, ha operato una drammatica scelta tra il diritto alla salute –

tutelabile con la didattica digitale integrata – e il diritto allo studio, decidendo

di privilegiare quest’ultimo con la didattica in presenza;

CONSIDERATO che sempre nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla

salute e diritto allo studio , alla stregua delle ultime informative e dell’ultimo

rapporto di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel

territorio pugliese, aggiornato al 4 novembre, è necessario dare prevalenza al

diritto alla salute disponendo per il primo ciclo di istruzione la didattica

digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati

coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, per le famiglie

che lo richiedano, garantendo il collegamento online in modalità sincrona per

tutti gli alunni, in luogo dell’attività in presenza. Ove tale collegamento non

possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto deve ricercare

ogni altra modalità utile che consenta comunque a didattica digitale integrata,

anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con

eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne

facciano richiesta senza alcun pregiudizio del diritto allo studio o del profitto

dello studente;

RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive (rectius

“rigorose”) da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa non solo

www.regione.puglia.it Pagina 5

nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa ( decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,

  1. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19» e in particolare articolo 1 comma 16 e succ.

integr. e modif.) ma anche nello stesso dpcm 3 novembre 2020 (art.2 comma

5 che, per i territori “arancioni”, fa salve le misure più “rigorose”) oltre che,

naturalmente nell’articolo 32 della legge 833/1978;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Salute ha comunicato che

“l’analisi dell’andamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei soggetti 0-18 anni

nelle settimane precedenti e successive l’apertura delle scuole, avvenuta il 24

settembre 2020, ha complessivamente rilevato nelle 4 settimane precedenti

229 casi contro i 1041 casi nelle quattro settimane successive, con un

incremento dei contagi di 3,5 volte nella fascia 0-18 anni”, che “l’aumento è

cresciuto anche nella quinta settimana successiva all’apertura delle scuole” e

infine che “analizzando l’andamento dei tassi di incidenza per 1000 abitanti

nelle fasce di età 0-18 anni si rileva che vi è stato un incremento dei contagi

più importante in soggetti in età scolare, in particolare nelle classi di età

11-13 e 14-19 anni e che anche per bambini di età 6-10 anni si è registrato un

andamento in crescita che sembra essersi arrestato nell’ultima settimana

di osservazione”, confermando l’effetto positivo della sospensione della

didattica in presenza nella fascia di studenti corrispondente alla scuola

primaria disposto con ordinanza Presidente Regione Puglia n.407 citata;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Salute ha confermato che nessun

miglioramento si è verificato nelle ultime ore per la situazione

epidemiologica generale, e che anzi ha comunicato che la situazione di

rischio per la comunità e le criticità a livello della sanità territoriale sono

peggiorate rispetto alla situazione cristallizzata dall’Ordinanza 407 del 30

ottobre 2020, tanto da imporre per le scuole del ciclo primario l’adozione

delle misure più restrittive rispetto a quelle previste dall’articolo 1 comma 9

lettera s) del dpcm 3 novembre, al fine di contenere la diffusione del virus e

di garantire la tutela della salute;

RIBADITO che tale preminente esigenza debba essere contemperata con il

diritto allo studio, come stabilito dalle disposizioni del sopravvenuto dpcm 3

novembre 2020 – che prevede la didattica in presenza per le scuole elementari

e medie – adottando disposizioni che garantiscano la didattica digitale

integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati

www.regione.puglia.it Pagina 6

coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, alle famiglie che

ne facciano richiesta per i propri figli, in applicazione del principio di

precauzione, adeguatezza e proporzionalità; fermo restando il 100 per cento

delle attività di didattica digitale integrata per le scuole secondarie di secondo

grado nei modi e nei termini specificati dal medesimo dpcm 3 novembre

2020;

CONFERMATA infine, la necessità che tutti gli Istituti Scolastici di ogni

ordine e grado comunichino lo stesso giorno di ogni settimana, all’Ufficio

Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute della Regione Puglia (

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) il numero degli studenti e il numero del

personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di

sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid e che

la omessa comunicazione di questi dati ai suddetti Uffici, costituisce

motivazione epidemiologica di per sé sufficiente a considerare una situazione

di pericolo per la salute pubblica;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui

all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei

presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per

emanare misure urgenti, restando salve le ulteriori valutazioni del competente

Dipartimento della salute alla luce dell’evolversi della situazione

epidemiologica che dai dati attuali non appare certo in miglioramento;

Sentito il competente Direttore del Dipartimento Salute

EMANA

la seguente ordinanza

  1. Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020,

l’attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3

novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;

  1. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica

attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione,

per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche

del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il

collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui

famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la

www.regione.puglia.it Pagina 7

didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi

di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti

fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. Ove questo collegamento

non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto,

nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni

altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica

digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo

limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari,

agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;

  1. Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al

comma 2, ogni conseguente adempimento deve avvenire con

l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione

di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente che agli

studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può

essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale

assenza deve sempre considerarsi giustificata;

  1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme

flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli

articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo

1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta

tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso

di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e

con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del

Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del

Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono

in didattica digitale integrata.

  1. Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare,

ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al

Dipartimento della Salute ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) il

numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in

quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività

didattica adottati a causa dell’emergenza covid.

www.regione.puglia.it Pagina 8

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta

Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;

viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei

ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle

province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il

termine di giorni centoventi.

Bari, addì 06 novembre 2020

Michele Emiliano

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.