Ordinanza di Emiliano oggi 28 aprile: cosa è permesso. E' consentita l'apertura dei cimiteri.

  1. OGGETTO: D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti “Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”: Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

RAVVISATA l’esigenza di concentrare in un unico testo l’emanazione di disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di:

-              ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto, manutenzioni di seconde case;

-              prescrizioni per l’isolamento fiduciario delle persone fisiche che fanno ingresso nella regione Puglia al di fuori delle ipotesi previste dal

D.P.C.M. vigente;

-              proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020;

CONSIDERATO che l’art.1 comma 1 lett. aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 consente “..la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;

VALUTATA l’opportunità di consentire che l’esercizio di ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), sul territorio pugliese, sia assicurato con effetto immediato, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

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CONSIDERATO, che le attività di toelettatura degli animali e dei relativi servizi necessari per il loro benessere (lavaggio, tosatura etc.) risultano necessarie al fine di evitare l’insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario (eccesso di pelo, dermatiti, presenza di parassiti);

RITENUTO, pertanto, di autorizzare tali attività, stante peraltro l’impossibilità di svolgere dette operazioni all’interno delle abitazioni per gli animali di grossa taglia;

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CONSIDERATO CHE, le misure di contenimento di cui ai citati D.P.C.M., per fare fronte all’emergenza sanitaria, come il distanziamento sociale, le

restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, continuano ad avere un impatto rilevante sul fabbisogno economico di numerosi nuclei familiari;

EVIDENZIATA la diffusa e consolidata consuetudine da parte di una molteplicità di cittadini pugliesi di dedicarsi all’esercizio della pesca dilettantistica, sia da terra sia dalla barca, anche per far fronte alle esigenze di sostentamento alimentare proprio e familiare (autoconsumo);

VISTO l’art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;

VISTO il Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla

G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24 con il quale si dispone che chiunque effettui la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare sia tenuto a comunicare l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto direttoriale n.5205 del 4 marzo 2020 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2022 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

CONSIDERATO che l’attività di pesca dilettantistica non solo crea una importante forma di sostentamento per le famiglie ma produce anche effetti benefici sulla salute fisica e psichica delle persone;

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività consentite rientra anche il codice ATECO “03 – Pesca ed Acquacoltura”;

RITENUTO, per tali ragioni, di fornire disposizioni applicative al fine di disciplinare lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

  1. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
  2. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
  3. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
  4. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

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CONSIDERATO che con riferimento alle imbarcazioni da diporto, sussistono esigenze di tutela dei beni che potrebbero essere esposti a danni in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione;

CONSIDERATO che è, pertanto, necessario consentire spostamenti individuali nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno;

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CONSIDERATO che i Sindaci della Puglia con apposita Ordinanza hanno chiuso i cimiteri in osservanza delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con circolare n. 11285 del 01/04/2020;

CONSIDERATO, che è comunque necessario garantire ai cittadini la possibilità di onorare i propri defunti e al tempo stesso adottare le misure idonee ad evitare occasioni di contagio;

CONSIDERATO quindi che è necessario consentire l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle

caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, con l’obbligo di utilizzo di mascherina e guanti, o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

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CONSIDERATO che il D.P.C.M. attualmente vigente (10 aprile 2020) con efficacia sino al 3 maggio 2020, all’art.1 comma 1 lett.a) dispone il divieto di ogni spostamento  verso  abitazioni  diverse  da  quella principale comprese  le seconde case utilizzate per vacanza;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’art. 1 comma 1 lett.a), con decorrenza dal 4 maggio 2020, ha eliminato tale divieto, consentendo di spostarsi all’interno del territorio regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

CONSIDERATO, pertanto, che nell’ambito delle situazioni di necessità, con decorrenza dal 4 maggio 2020, va consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni;

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CONSIDERATO che il D.P.C.M. attualmente vigente (10 aprile 2020) con efficacia sino al 3 maggio 2020, all’art.1 comma 1 lett.a) non consente alle persone fisiche di spostarsi per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’art. 1 comma 1 lett.a), con decorrenza dal 4 maggio 2020, testualmente prevede il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute,

consentendo tuttavia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, a differenza delle previsioni del DPCM del 10 aprile 2020;

CONSIDERATO, quindi, che, per effetto di tali disposizioni, con decorrenza dal 4 maggio 2020, è ripristinata la facoltà di “rientro” in Puglia, con conseguente rischio di ingresso incontrollato di potenziali soggetti positivi al virus e di diffusione e aumento del contagio;

VALUTATA l’esigenza di individuare misure idonee a fronteggiare tali rischi, mediante isolamento fiduciario delle predette persone fisiche che, al di fuori delle ipotesi di spostamenti tra regioni disciplinate dal DPCM del 26 aprile 2020, rientrano in Puglia al fine di soggiornarvi continuativamente, con decorrenza dal 4 maggio 2020;

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RITENUTO, infine, di prorogare l’efficacia delle ordinanze n. 207/2020, 209/2020 e 212/2020 aventi ad oggetto disposizioni applicative rispettivamente in materia di stabilimenti balneari, svolgimento in forma amatoriale di attività agricole, strutture ricettive all’aperto, permanendo le esigenze rilevate sino al 17 maggio 2020, data di efficacia di tutte le misure disposte dal DPCM del 26 aprile 2020;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità, fermo restando l’obbligo vigente sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza;

SENTITI, per quanto di rispettiva competenza, il Capo Dipartimento Sviluppo Economico, il Capo Dipartimento Promozione della Salute, il Capo Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, il Capo Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali della Regione Puglia;

emana la seguente

O R D I N A N Z A

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità,

Art. 1

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Art.2

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Art.3

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

  1. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
  2. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
  3. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
  4. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

Art.4

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con

regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.

Art.5

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 è consentita l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza.

Art.6

Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per  vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni.

Art.7

Fermo  restando  quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 secondo  cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia che, al di fuori delle citate ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente, fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, è fatto obbligo:

-              di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

-              di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;

-              di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

-              di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

-              in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

Art. 8

L’efficacia delle ordinanze n.207 del 15/04/2020, n.209 del 17/04/2020,

n.212 del 21/04/2020 è prorogata sino al 17 maggio 2020.

Art.9

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’art.4 del D.L. n.19/2020.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 28 aprile 2020

Michele Emiliano

EMILIANO MICHELE 28.04.2020

14:05:36 UTC

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