Chiarezza e legalità, obiettivo possibile nella vendita di frutta e verdura?

Negli ultimi giorni si è accesa una querelle tra commercianti di frutta e verdura e quei pochi venditori o pseudo coltivatori diretti

che in molti considerano “abusivi” perché vendono direttamente (non si sa se con licenza o meno).

Non mi sembra che sia quello il problema maggiore di quel settore.

Chiunque di noi vada a fare “la spesa”, ad approvvigionarsi di frutta e verdura è necessariamente costretto a recarsi presso le numerose rivendite, o presso alcuni operatori con camion o baracche che da ambulanti sono diventati venditori a posto fisso.

L’alternativa a questa situazione è quella di recarsi presso Auchan, IperCoop o addirittura a Brindisi presso il mercato Ex Inapli.

La situazione che si è venuta a creare, è quella di un affossamento dell’Assessorato all’Annona (un tempo era un settore amministrativo specifico e raggruppava Igiene ed Annona) e di un libertinaggio assoluto tutto a detrimento del consumatore.

Dal mese di giugno dello scorso anno opera in Mesagne, una ditta nel settore dell’ortofrutta, dal nome “La Palmara” collegata con la produzione della Masseria “Li Moccari” ed ha organizzato la vendita per grossisti rifornendo rivenditori, ristoranti, supermercati e catering e garantendo solo per la mattina (domenica escluso) anche la vendita al dettaglio.

Cose semplici a difesa del consumatore. Su ogni prodotto è affisso un cartellino con la specificazione del prodotto , origine, calibro, categoria, prezzo (nella foto c’è un esempio).

Solo in questo modo la spesa non presenterà più problemi, né per il prezzo da pagare e soprattutto per la qualità da dichiarare.

Sindaco, gli amici del gruppo “Sulla rotta del sole” intendono fare una battaglia civile e sanno anche che ci sono norme per quanto riguarda la questione che è stata posta e, probabilmente una riconsiderazione del settore con l’impegno di chi è deputato al controllo sarebbe un qualcosa di nuovo nel verso della legalità. Quel che si chiede è racchiuso nel semplice rispetto delle norme (e dei consumatori). Forse sarebbe il caso di far convocare dall’Assessorato alle attività produttive i rappresentanti di categoria, ed inviare, preliminarmente delle comunicazioni ricordando gli aspetti normativi che presso l’Ufficio commercio del l’Amministrazione conoscono molto bene.

Di questo aspetto saranno informate le Associazioni dei Consumatori, quelle che generalmente sono in contatto con noi non escludendo quanti vorranno condividere le nostre battaglie.

Il tutto in attesa della ricostruzione di una Piazza Commestibile fuori dal Centro Storico dove si possa attuare una libera concorrenza fra i venditori ed i rigattieri, in attesa altresì della realizzazione di quel sogno, patrimonio dei nostri concittadini, che è la costituzione di un mercato ortofrutticolo, cosa a Lei molto cara, almeno da quanto dichiarato negli ultimi tempi.

Tolleranza zero

 

P.S.

Dalla rete:

Le informazioni obbligatorie sono fissate per legge (D.Lgs. del 31.03.1998 n. 114, art. 14 e 22). Il prezzo di vendita nonché il prezzo per unità di misura devono essere indicati in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile; questo vale per ogni prodotto offerto in vendita da un esercizio commerciale. Univoco, in questo caso, significa “il prezzo finale, valido per un’unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta” (Direttiva 98/6/UE, recepita dal Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, art. 14-17).

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Tutte le merci comunque esposte al pubblico devono sono soggette a questo obbligo; sono esclusi i prodotti sui quali si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili i prezzo di vendita.

Chi viola le disposizioni di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 ad euro 3.098. L’autorità competente è il Sindaco del comune nel quale le contravvenzioni hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti (D. Lgs 114/98, art. 22).

Fonte parziale: Informazione sull’obbligo di indicazione del prezzo all’unità di misura / stralcio da varie normative elaborato dal Servizio Metrico della Camera di Commercio di Bolzano.
Foglio informativo KC68
Situazione al: 06/2014

 

 

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