Quanto siamo uguali. (Carmelo Molfetta)

Alcune volte i beneficiari, o almeno i destinatari, dei diritti sono i “cittadini”.

Altre volte lo è “l’individuo” così come in alcuni casi risulta essere “l’uomo”; in altri casi sono “tutti”, gli utilizzatori finali di diritti, o di facoltà ovvero di potestà.

Sicché “tutti” hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (art. 19 Cost.): “tutti” hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e “tutti”, ancora, possono agire in giudizio(art. 24 Cost.).

Per negazione, nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica e della cittadinanza.(art. 22 Cost.); così “nessuno” può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.).

La repubblica riconosce e garantisce “i diritti inviolabili dell’uomo”. (Art. 2 Cost.)

Invece il diritto al lavoro è riconosciuto a “tutti i cittadini" così come, perché ti sia riconosciuta la pari dignità sociale, devi essere “cittadino”. (art.3 Cost.)

A volte si è uomo, a volte si è nessuno, altre volte si è tutti altre volte ancora bisogna essere cittadini, si può anche essere individuo la cui salute è tutelata dalla Repubblica. (art. 32 Cost.)

Vi sono, poi, anche i diritti che hanno, si potrebbe dire una “propria” autorefenzialità o una propria soggettività; e dunque la libertà personale è inviolabile (art. 13 Cost.), così pure il domicilio (art. 14 Cost.), e la corrispondenza (art. 15 Cost.)

Ancora “è un sacro –addirittura- dovere del cittadino” la difesa della patria (art. 52 Cost.)

Accade, sul punto, che un bando pubblico per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile –pubblicato tempo fa- abbia richiesto tra i requisiti e le condizioni di ammissione, il possesso della cittadinanza italiana.

Il Tribunale di Milano –sezione lavoro – investito della controversia- dubita della legittimità costituzionale di tale elemento, individuandone un profilo discriminatorio, ed ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di sospendere la procedura di selezione e di modificare il bando al fine di consentire l’accesso anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Il contenzioso giunge così innanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione che, con ordinanza del 1° ottobre 2014, hanno formalmente sollevato questione di legittimità costituzionale della legge applicata in riferimento agli artt. 2,3 e 76 della Costituzione.

Il Giudice delle Leggi, ritenute superate alcune altre questioni, che pure meriterebbero una veloce disamina, si sofferma, invece sull’asserita natura discriminatoria della legge oggetto dell’esame.

E, in effetti, nel ritenere fondata la questione di legittimità sollevata, approfondisce e analizza l’istituto del servizio civile.

Questo, ricorda la Corte, all’origine era considerato come sostitutivo del servizio militare di leva.

Trovava la sua ragion d’essere nell’art. 52 della Costituzione, arrivando ad oggi che si caratterizza come istituto a carattere volontario cui si accede per concorso.

L’attenta valutazione svolta dalla Corte si estende, in realtà, allo stesso concetto di difesa della patria, anche esso soggetto ad una evoluzione.

Da una originaria idea di difesa della patria connotata in ambito quasi esclusivamente militare, si è passati, oggi, ad altra e più contemporanea idea di difesa della patria “allargata nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale.” ( sent. 228/2004)

Si rende, quindi, del tutto necessaria una rilettura del citato art. 52 Cost. in rapporto ai “doveri di solidarietà sociale richiamati dall’art. 2 Cost.”

Le logiche conseguenze di questa più coerente interpretazione dell’istituto, non potevano che portare a considerare del tutto irragionevole l’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia “dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono”.

“Escludere i cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale impedisce loro di concorrere a realizzare progetti di unità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune comportando dunque una ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e alla integrazione nella comunità di accoglienza”. (Sent. Corte Costituzionale 119/2015)

Ogni tanto accade…..!

Mesagne 13/3/2016

Carmelo Molfetta

 

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