Chiarimenti su prestazioni erogate in favore di persone con disabilità

In riferimento ai recenti articoli pubblicati su varie testate giornalistiche locali, riferite al taglio di alcune spese per prestazioni socio sanitarie

sostenute da alcuni gestori di Centri Diurni Socio Educativi e Riabilitativi (art.60 R.R. 4/2007), questa Azienda Sanitaria intende specificare quanto segue.

Per quanto concerne il “servizio trasporto”, le contestazioni mosse a questa Azienda sono prive di fondamento poiché detto servizio viene ordinariamente pagato; di ciò si ha riscontro negli atti deliberativi di liquidazioni pubblicati nell’albo pretorio del sito istituzionale. Al riguardo preme precisare che la “retta sociale” a cui i gestori delle strutture fanno riferimento, è di competenza esclusiva dei Comuni/Ambito di residenza dei singoli assistiti; la ASL corrisponde la quota sanitaria per il trasporto socio riabilitativo di propria competenza, nella misura di € 5,80 al giorno per ogni assistito richiedente. Già il 24 settembre 2019 è stato programmato un incontro per il 9 ottobre prossimo, tra ASL ed Ambiti, per aggiornare le intese sul servizio trasporto socio riabilitativo di utenti che frequentano le strutture ex art. 60 R.R.  n.4/2007.

Il mancato pagamento delle prestazioni relative ai “gravissimi” è determinato da precise disposizioni regionali che hanno chiarito come le c.d. “prestazioni aggiuntive” erogate in favore di assistiti in condizioni di gravità, appropriate e richieste dall’UVM, “non possono che essere prestazioni sociali, per le quali i relativi oneri sono a carico dei Comuni o dell’assistito, non potendo il Servizio sanitario remunerare costi che non si configurano come costi strettamente sanitari.”

La fattispecie delle “Assenze” per le strutture socio sanitarie residenziali e semiresidenziali, ad oggi non trova copertura economico finanziaria a carico del SSR in quanto in caso di ricovero ospedaliero gli oneri economici ricadono sulla struttura ospedaliera e non su quella socio sanitaria ospitante.

Le liste d’attesa per l’accesso alle strutture socio sanitarie sono espressamente previste e disciplinate dalla normativa vigente; con DGR n. 691/2011, di approvazione delle linee guida regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio-sanitari, viene chiarito che in presenza di concomitanti istanze di ricovero valutate appropriate dall’Unità di Valutazione ma superiori alla disponibilità dei posti, l’ammissione dell’utente avverrà con l’inserimento nella lista d’attesa in ordine cronologico di presentazione dell’istanza, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente e tenendo altresì conto della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione Puglia alla ASL di Brindisi.

Pur comprendendo le difficoltà manifestate dagli enti gestori dei centri diurni socio educativi e riabilitativi, questa Azienda Sanitaria, in quanto assegnataria dei c.d. “tetti di spesa”, nell’esercizio della sua funzione di controllo della spesa pubblica assegnata, deve assicurare che la stessa sia corrisposta nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Fermo restando che le azioni intraprese fino ad oggi dalla ASL di Brindisi derivano dall’applicazione di quanto disposto a livello regionale, la stessa Azienda Sanitaria non può agire diversamente se non nelle more di apposite indicazioni che perverranno dagli Uffici regionali preposti.

Anche a tutela della propria immagine si porta a conoscenza, infine, che sono in atto una serie di incontri a livello locale per chiarire in modo univoco e condiviso gli adempimenti a carico dei Comuni/Ambiti e della ASL BR a garanzia dei diritti dei cittadini, nel rispetto delle norme vigenti e con provvedimenti tempestivi.

UFFICIO STAMPA ASL BR

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