Confconsumatori: la vicenda dei buoni postali datati 1983.

Sono sempre più numerosi i consumatori che in queste settimane si stanno rivolgendo al coordinamento istituito tra la Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi e l’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore per segnalare una spiacevole vicenda nella quale, loro malgrado, si sono venuti a trovare. 
Si tratta dei possessori di buoni postali, emessi nel 1983, che alla scadenza hanno appreso, presso gli uffici postali, che gli interessi agli stessi spettanti - in virtù del decreto ministeriale 13 giugno 1986 con il quale è stato deciso un taglio retroattivo dei tassi di interesse per una serie di buoni postali - sono di gran lunga inferiori rispetto alle somme riportate nel retro del titolo. 
Secondo il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore la decurtazione degli interessi dei buoni postali provoca un grave ed ingente danno per un notevole numero di risparmiatori italiani.


“Ma i possessori dei buoni sono mai stati avvertiti, prima della scadenza, degli effetti del decreto ministeriale del 13 giugno 1986? Ed in che modo?” si domanda l’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore “Ci troviamo, probabilmente, di fronte all’ennesimo caso di violazione degli obblighi di informazione ai danni dei consumatori. La semplice pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale non è, infatti, idonea a rendere edotto il risparmiatore della modifica dei tassi di interessi applicabili”.
La Confconsumatori e l’Associazione Nazionale dalla Parte del Consumatore segnalano una importante sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale - pur riguardando buoni a termine, e, quindi, non buoni ordinari, ma, comunque soggetti alle decurtazioni di cui al decreto ministeriale del 13 giugno 1986 - ha sancito il principio che il contrasto tra il tasso di interesse apposto sul titolo e quello risultante dal decreto deve essere risolto dando la prevalenza al primo.
“Come coordinamento consigliamo ai risparmiatori di non firmare la liberatoria che, al momento dell’incasso, Poste Italiane richiede al possessore del titolo. Qualora il consumatore decida di incassare il titolo al momento della scadenza, al fine di non precludersi eventuali azioni legali per la tutela dei propri diritti, è opportuno che precisi che le somme corrisposte sono accettate a mero titolo di acconto sulla maggior somma allo stesso spettante con riserva di agire, anche giudizialmente, per il recupero di quanto ulteriormente dovuto” conclude l’avv. Emilio Graziuso 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti www.confconsumatoribrindisi.it - 347 - 0628721 

COMUNICATO STAMPA CONFCONSUMATORI

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.