ConfConsumatori: “stop allo “scarica barile” tra gestore telefonico e confinanti”

Nel mese di febbraio 2013 un’utente, associato della Confconumatori, riscontrava il malfunzionamento della linea telefonica fissa posta a servizio della propria abitazione. L’utente provvedeva, quindi, a segnalare immediatamente alla compagnia telefonica il disservizio ma nonostante sopralluoghi e promesse, nel mese di agosto 2013, la linea non era ancora ripristinata. Il consumatore, quindi, si vedeva costretto ad adire l’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento “d’urgenza” nei confronti del gestore telefonico, il quale, costituitosi in giudizio,
asseriva che il mancato ripristino della linea telefonica era dipeso dall’ostruzionismo di terzi che, in qualità di proprietari di un fondo attiguo (attraversato dai cavi telefonici da riparare e serventi l’utenza della ricorrente), non consentivano l’accesso alla loro proprietà, impedendo di fatto la manutenzione della linea telefonica.

I terzi proprietari del fondo, quindi,  chiamati in causa, asserivano di non essere mai stati informati da Telecom Italia sulla necessità delle opere, se non a procedimento giudiziale già avviato, dichiarandosi disponibili all’accesso per le necessarie opere di manutenzione della linea.

Il Giudice occupatosi della vicenda, quindi, ha accolto pienamente le istanze del consumatore avendo riscontrato:

1)l’esistenza di un disservizio relativo all’utenza fissa del consumatore ed il conseguente diritto di quest’ultimo al ripristino della linea;

2)l’imminenza di un pregiudizio non economicamente quantificabile derivante dalla non utilizzabilità della linea telefonica.

L’Autorità giudiziale ha, quindi, ordinato al gestore l’immediato ripristino della linea telefonica ed ai proprietari del fondo attiguo di consentire l’accesso senza frapporre ostacoli o muovere obiezioni su soluzioni alternative per l’esecuzione del necessario intervento.

“La vittoria giudiziale ottenuta dal nostro associato è un risultato veramente importante per tutta la categoria dei consumatori – afferma l’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento istituito tra la Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi e l’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore – L’Autorità giudiziaria ha, infatti, sancito un principio fondamentale secondo il quale la mancanza di un servizio essenziale, come quello di telefonia fissa, determina sicuramente per l’utente un pregiudizio irreparabile, tanto più se lo stesso abita da solo, in un luogo isolato e non servito dalla rete di telefonia mobile”.

Per magggiori informazioni www.confconsumatoribrindisi.it; tel 347 – 0628721

COMUNICATO STAMPA CONFCONSUMATORI BRINDISI

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