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Regionali ed amministrative 28-29 marzo. Protocollo d'intesa sulla propaganda elettorale.

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Prefettura Brindisi

 

E' stato sottoscritto oggi, presso la Prefettura di Brindisi, dalle formazioni politiche presenti nella provincia il "Protocollo d'intesa sulla propaganda elettorale".

Alle firme acquisite questa mattina nel corso dell'incontro in cui si è data lettura del documento che poi è stato illustrato agli organi di informazione, si sono aggiunte nel pomeriggio anche le firme dei rappresentanti dei partiti i quali non avevano potuto intervenire, quali, tra gli altri, il PDL e il PD .

 

 

Il verbale sottoscritto:

 

In data undici marzo duemiladieci, alle ore 11,00, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle elezioni regionali ed amministrative indette per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto, hanno partecipato i rappresentanti delle Istituzioni e delle formazioni politiche, indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente verbale,  per raggiungere un'intesa tra tutte le parti che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile, reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

 

- le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17) nonché "di riunirsi pacificamente e senza armi" (art.21), o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 - così come modificata dalla legge 22.2.2000, n. 28 - recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica" nonché delle altre disposizioni già vigenti ( legge n. 212/1956 così come modificata dalla legge n. 130/1975).

- il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni ( art. 1 dellalegge n. 212/56 così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. 42/2004).

 

Si rammenta che ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, per ciascun candidato o lista (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata.

Com'è noto, le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

Si ricorda che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

 

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere - necessariamente - osservate, ed, in particolare, che:

1.i manifesti affissi in conformità alle norme non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n.212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);

2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (26 febbraio 2010) è sospesa, com'è noto, ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75);

3. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ( art. 6 della legge n 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n.130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

4. dal 26 febbraio 2010 al 26 marzo 2010 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S. previsto dall'art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;

5. dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione ( 26 marzo 2010 ), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto tra più candidati ( art. 7 - comma 1 e 2 della legge n. 28/2000);

6. dal 15° giorno antecedente quello della votazione ( 13 marzo 2010 ) sino alla chiusura delle operazioni di votazione ( 29 marzo 2010 ), è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto ( art. 8 della legge n. 28/2000);a tale proposito si rammenta che l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni e che è, in ogni caso, opportuno che  la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali;

7. dal giorno antecedente quello della votazione ( 27 marzo 2010) e fino alla chiusura delle operazioni di voto ( 29 marzo 2010) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda ( art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). Nei giorni destinati alla votazione è vietata altresì ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali ( art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E'consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 1della legge n. 130/75;

8. nel periodo di divieto di propaganda elettorale le parti si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa.

 

Vengono poi raggiunte le seguenti intese in ordine a:

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZE PER I COMIZI

Le Amministrazioni comunali concorderanno, come di consueto, con i rappresentanti dei partiti e l'Autorità di P.S. l'elenco dei luoghi in cui si possono svolgere i comizi di propaganda elettorale, escludendo la possibilità di svolgere in quei luoghi altre manifestazioni, quali feste,  manifestazioni musicali, spettacoli e attrazioni varie.  Le stesse Amministrazioni comunali pubblicizzeranno, con i mezzi ritenuti più opportuni, i luoghi così individuati.

 

Ciascun partito si impegna, quindi:

- a partecipare alla riunione che si terrà con l'Autorità di P.S. , nel corso della quale si procederà al sorteggio delle fasce orarie in cui i singoli partiti potranno tenere i comizi richiesti.  Sarà, altresì, consentito lo scambio dei turni tra i partecipanti alla competizione elettorale con l'assenso delle Segreterie Politiche locali, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S. ;

- a comunicare all'Autorità di P.S. l'ora di inizio dei comizi e le località dove si dovranno svolgere. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, non dovranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data stabilita per il comizio (salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura);

- a garantire che i limiti di tempo fissati per ogni comizio siano scrupolosamente osservati, lasciando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi;

- ad evitare di installare altoparlanti e tenere comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole ovvero nelle immediate adiacenze dei mercati;

 

Viene ribadito che nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi.

-Il contraddittorio sarà ammesso, nei locali aperti al pubblico, solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

 

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati, previa autorizzazione, nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali ed in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

 

MANIFESTAZIONI

Lo svolgimento delle manifestazioni per la diffusione dei messaggi di propaganda elettorale  sarà consentito solo nelle piazze in cui non si svolgono comizi elettorali e, comunque, nel rigoroso rispetto delle norme di legge e di quanto previsto nel presente atto.

Si ricorda che qualora la manifestazione elettorale si svolga nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S. .

 

STRISCIONI

Gli intervenuti si impegnano, altresì, a non apporre striscioni recanti propaganda elettorale su edifici, anche condominiali, che ospitano uffici pubblici ed istituzionali.

 

PROPAGANDA MOBILE

La propaganda mobile non luminosa non potrà essere effettuata in maniera da turbare lo svolgimento dei comizi altrui nonché nel giorno antecedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale.

E' vietata, invece, la sosta, che non sia meramente tecnica, dei suddetti mezzi mobili, in piazze o strade del comprensorio cittadino.

 

GAZEBO

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda permesse dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo alle seguenti condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

-  non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;

-  non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, della legge n. 212/56 e successive modificazioni;

-  all'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

 

LIMITI DI SPESE

I rappresentanti dei gruppi politici si impegnano a far rispettare dai propri candidati alle elezioni regionali  i  limiti di spesa per la campagna elettorale, come determinati dal decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2010 recante "Rivalutazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali".

Tali limiti sono stati determinati ai sensi del combinato disposto dell'art.5, commi 1 e 4, lett.a), della legge 23 febbraio 1995, n.43 e dall'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n.515, sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, per il periodo anno 2004-anno 2009.

 

Si ricorda, in particolare, la parte dispositiva del citato provvedimento ministeriale che reca i seguenti aggiornamenti:

- le cifre fisse, indicate dall'articolo 5, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n.43, relative ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché di ciascun candidato in una lista regionale, sono rivalutate all'anno 2009 da euro 34.247,89 a euro 38.802,85;

- l'importo di euro 0,0054, relativo all'incremento previsto per i candidati di una lista provinciale, indicato all'art.5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n.43, è rivalutato in euro 0,0061.

Le formazioni ed i gruppi politici si impegnano, infine, ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osservino le norme di legge richiamate e quanto concordato.

 

Il presente Protocollo sarà inviato ai Sindaci dei Comuni della provincia per gli adempimenti di loro competenza in materia di propaganda elettorale.

 

Brindisi, 11 marzo 2010

 

Segreteria Provinciale

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

C.so Roma 3 - BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

MOVIMENTO SOCIALE

FIAMMA TRICOLORE (M.S.I.)

C.da Salinola - OSTUNI

 

Segreteria Provinciale

LA DESTRA

P.zza Cairoli 5 - BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

PARTITO DEMOCRATICO (P.D.)

Via Osanna 62 - BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

RIFONDAZIONE COMUNISTA (P.R.C.)

Via Dè Ripa 6 - BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

A SINISTRA

Via E.Santacesaria 6 - MESAGNE

 

Segreteria Provinciale

PARTITO SOCIALISTA (P.S.)

Via Dè Terribile 9 - BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

UDEUR

P.zza Cairoli 5 -  BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI

(P.d.C.I.)  - Via Masianello 32 - BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

UDC

Via Casimiro 6 - BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO

(P.R.I. Repubblicani Europei)

Via Imperatore Costantino 27 - BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

ITALIA DEI VALORI

Via Saponea 10 - BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

PARTITO SOCIAL DEMOCRATICO

c/o Sezione di Oria

Via Degli Svevi 23 - O R I A

 

Segretario Provinciale

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'

Via N.Bixio 58 - MESAGNE

 

Segreteria Provinciale

VERDI

Via Pepe n.23 - LATIANO

 

Segreteria Provinciale

PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO (DC)

C.so Garibaldi 261 - OSTUNI

 

Segreteria Provinciale

PARTITO LIBERALE ITALIANO (P.L.I.)

Via Dalmazia 14 - BRINDISI

 

Segreteria Provinciale

NUOVO PARTITO SOCIALISTA

Via Reali di Bulgaria 83 - MESAGNE

 

Segreteria Provinciale

POPOLARI LIBERALI

Vicolo Giustino Fortunato 8 - S.PANCRAZIO SALENTINO

 

Il Prefetto

(Domenico Cuttaia)

 

 

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